Per effetto dell’abolizione dell’esterometro prevista dal decreto Fisco-Lavoro (legge di bilancio 2021, all’art.1 comma 1103), dal 1 luglio 2022 è diventato obbligatorio trasmettere le fatture estere all’Agenzia delle Entrate tramite SDI, emettendo una fattura elettronica secondo le nuove tipologie di documenti TD17, TD18 o TD19 disposte dall’Agenzia delle Entrate.

Abbiamo già introdotto alcune delle novità nell’articolo dedicato che puoi consultare a questo link, comprensive delle guide per compilare i nuovi tipi di documento in FatturaPA, ma con questo ulteriore approfondimento proveremo a sciogliere il dubbio che molti ancora si pongono rispetto all’obbligo di invio a sdi delle autofatture: il criterio di obbligatorietà riguarda tutte le fatture?

La risposta semplice è no, ma per evitare di incorrere in sanzioni, bisogna comprendere i criteri con il quale il nuovo ordinamento opera questa distinzione e approfondire quanto stabilito dalla normativa.

L’equivoco del Decreto Semplificazioni e tetto dei 5.000€: attenzione ai criteri di esenzione.

Se nella data del 1 luglio 2022 l’obbligo di invio a sdi pareva interessare tutte le operazioni estere, a distanza di pochi giorni dall’introduzione dei nuovi adempimenti il Decreto semplificazioni (DL n. 77/2021 pubblicato in G.U. n. 129 del 31 maggio 2021) è intervenuto nuovamente sul tema introducendo nuovi casi di esenzione. L’art. 12 del decreto prevede che “I soggetti passivi […] trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato” salvo i seguenti casi:

  1. quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale;
  2. quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche;
  3. quelle, purché di importo non superiore 5.000 euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del Dpr 633/72.

Questo terzo punto in particolare, nei giorni scorsi è stato indicato da numerose testate e blog specializzati della rete come una deroga forte all’obbligo di invio delle fatture, ma limitarsi a considerare il tetto dei 5.000 euro senza approfondire quanto prescritto dal citato Dpr 633/72 può indurre in errore, perché negli articoli da 7 a 7-octies viene reso evidente che i casi di non rilevanza ai fini IVA sono piuttosto limitati.

Rilevanza ai fini IVA: quali acquisti esteri non richiedono l’emissione di fattura elettronica a SdI.

Con il terzo punto, Il Decreto Semplificazioni ha mirato ad escludere l’obbligatorietà soltanto per le operazioni estere territorialmente non rilevanti, purché singolarmente di importo non superiore a 5.000 euro, come ad esempio:

  • Il pernottamento in albergo;
  • La consumazione di pasti;
  • Il rifornimento di carburante;

Tutte le altre operazioni riguardanti servizi e beni mobili devono essere attentamente verificate secondo i criteri dell’articolo 7 del Dpr 633/72, rendendo evidente che il Decreto Semplificazioni non mette al sicuro dai nuovi adempimenti e che la maggioranza delle fatture elettroniche dovrà essere convertita nel formato corretto e inviata allo SdI.

Obbligo invio Sdi autofattura 2022: la soluzione semplice per essere sicuri di non sbagliare.

Nel contesto di questo quadro normativo nuovo e complesso, la soluzione più semplice per non incorrere in sanzioni è generare fatture elettroniche per tutte le operazioni estere, risparmiando tempo grazie agli strumenti giusti. Le fatture estere vengono solitamente rilasciate digitalmente in formato PDF e necessitano di essere convertite in formato XML valido per la trasmissione a SDI. Grazie al nostro software PDF2XML è possibile convertire fatture PDF in XML validi per l’invio all’Agenzia delle Entrate, rendendo l’intero processo veloce e facile da gestire, anche senza un account FatturaPA.

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